La norma di riferimento è l’articolo 1124 del codice civile che non fa distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e parla di “manutenzione” e “sostituzione”. “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono”. E ancora: “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
La legge afferma che, in assenza di un regolamento condominiale che stabilisca una diversa ripartizione, le spese relative all’ascensore devono essere ripartite, secondo il criterio legale, tra tutti i proprietari delle unità immobiliari che vengono servite dall’impianto, siano esse appartamenti, negozi o altra tipologia. La ripartizione avviene per metà in base al valore degli immobili e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
La legge chiarisce anche come procedere nel caso in cui il condominio abbia più scale e più ascensori. Per questa circostanza bisogna fare riferimento all’articolo 1123 del codice civile, che stabilisce: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
In presenza di un regolamento di condominio il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare viene espresso in millesimi in un’apposita tabella, ricordiamo inoltre che se le unitá immobiliari sono piu di dieci, il regolamento condominiale è obbligatorio.
Nuova installazione di un ascensore
Nel caso in cui via sia nuova installazione di un ascensore, i criteri di ripartizione delle spese sono quelli indicati dall’articolo 1123. Si tiene conto solo della tabella millesimale, quindi del valore delle proprietà
Suddivisione spese per la pulizia delle scale (impresa di pulizia)
Anche in questo caso, se in assenza di un regolamento condominiale vige la regola “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
Esempio di calcolo:
Ipotizzando una spesa complessiva (pulizia+ energia) di euro 2.200
Palazzo di 6 piani, ogni piano tre unità immobiliari.
Si sommano i piani (1+2+3+4+5+6= 21) e si trova il coefficiente di divisione.
2.200 (spese totale) si divide per 21 (coefficiente di divisione) = euro 104.76 questo importo si moltiplica per il numero del piano, a questo punto ho trovato l'importo da pagare per piano
ESEMPIO:
QUOTA PIANO 2 = €. 104,76 x 2 = 209,52
Sullo stesso piano
appartamento D = 100 millesimi generali
appartamento E = 110 millesimi generali
appartamento F = 120 millesimi generali
100+110+120 = 330
€. 209,52*100/330 = €. 63,49 (quota piano appartamento D)
€. 209,52*110/330 = €. 69,84 (quota piano appartamento E)
€. 209,52*120/330 = €. 76,19 (quota piano appartamento F)
La somma totale dei tre appartamenti è uguale a 209,52 € (63,49 + 69,84 + 76,19) quindi della quota piano 2 .